MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

V Direzione Centrale - Div. 43

 

 

Prot. n. 2522/4332 – D.C.IV n. B103

 

Roma, 27 novembre 1998

 

OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a

   sbalzo sulle autovetture ed autocaravan.             

 

            La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui vei- coli provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale.

            Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte      di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è ne- cessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le pro- cedure da seguire per la installazione delle strutture in esame.

            Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (1) (sporgenze esterne) consente di omologare tali entità tecniche indipendenti destinati         ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l’obbligo  della annotazione sulla carta di circolazione.

            Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri     ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la   cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l’ob-

bligo di aggiornamento della carta di circolazione.

            Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta in-stallazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancorag-    gio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.

            Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricor-    da che non sussiste più l’obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell’interesse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993 (2), in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE (3) relativa alle masse e    alle dimensioni dei veicoli.

            Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164 del Codice della strada (4). In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicu- rare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.

            In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orienta-     te verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

            Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l’applicazio-   ne di strutture  posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocarovan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i car-  relli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa.

            È abrogata la circolare D.G. n. 201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con  la presente circolare, che è di immediata applicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                                                            Dr. Ing. Tullio D’Ulisse

 

(1)     Vedasi

(2)     Vedasi

(3)     Vedasi

(4)     Vedasi

(5)     Vedasi