DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
Considerata, sia la vastità del
fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo
della circolazione stradale, è ne- cessario procedere alla emanazione di
disposizioni in materia, al fine di aggiornare le pro- cedure da seguire per la
installazione delle strutture in esame.
Si premette che i portasci e i
portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (1) (sporgenze esterne)
consente di omologare tali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1,
possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l’obbligo della annotazione sulla carta di
circolazione.
Le strutture portabici, ancorché non
omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la
massa a vuoto del veicolo, e la cui
applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et
simpliciter senza l’ob-
bligo
di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del
conducente del veicolo l’obbligo della corretta in-stallazione delle suddette
strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancorag- gio, ovvero il rispetto del carico
verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino
come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in
particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricor- da che non sussiste più l’obbligo, per lo
sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell’interesse, di cui alla
circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993 (2), in quanto anche per le autocaravan
valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE (3) relativa alle masse
e alle dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente
la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164 del Codice della
strada (4). In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicu- rare la
completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva,
e della targa.
In ogni caso, la superficie esterna
delle strutture non deve presentare parti orienta- te verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti
o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni
di sicurezza, non è più consentita l’applicazio- ne di strutture
posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocarovan per il trasporto
di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono
essere utilizzati i car- relli
appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente
previsti dalla normativa.
È abrogata la circolare D.G. n.
201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.
IL
DIRETTORE CENTRALE
Dr. Ing. Tullio D’Ulisse
(1) Vedasi
(2) Vedasi
(3) Vedasi
(4) Vedasi
(5) Vedasi